Cass., Decreto 23.01.2025, n. 1630

La Cassazione fornisce (di nuovo) interpretazione dell'art. 67 D.L. n. 18 del 2020 (sospensione Covid).
"Il rinvio pregiudiziale è stato disposto dal giudice a quo nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto l'impugnazione di un atto di recupero conseguente al disconoscimento del credito d'imposta maturato ai sensi della legge n. 449 del 1997, nel quale è controversa la nullità dell'accertamento perché emesso oltre i termini di decadenza previsti dalla legge, ritenendosi non applicabile, nella specie, la proroga di 85 giorni per l'attività di accertamento introdotta, durante il periodo emergenziale Covid-19, dall'art. 67 del decreto-legge n. 18 del 2020. Un'altra questione pregiudiziale, dello stesso tenore, è stata sollevata dalla medesima Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia con ordinanza in data 19 novembre 2024. [...]
A sostegno del dubbio interpretativo e della sua grave difficoltà, le ordinanze di rimessione osservano che nella giurisprudenza di merito si sono delineati due indirizzi in ordine all'ambito di applicabilità della sospensione disposta dall'art. 67 del decreto-legge n. 18 del 2020: un orientamento si è espresso per l'applicabilità della sospensione anche ai termini di prescrizione e decadenza sospesi (e non in scadenza) nel 2020; viceversa, un altro indirizzo segue la tesi dell'applicabilità della sospensione di cui all'art. 67 solo ai termini di prescrizione e decadenza in scadenza entro il 31 dicembre 2020.
Il rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia e dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce non può essere ammesso perché, successivamente alla pubblicazione delle ordinanze di rimessione, la questione pregiudiziale è stata affrontata e risolta dalla Corte di cassazione.
La Prima Sezione civile della Corte di cassazione, infatti, con ordinanza 15 gennaio 2025, n. 960, ha statuito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
La Corte di legittimità ha osservato che depone in tale direzione il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67, con l'espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall' art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000."
