Cass., Ord. 12.12.2024, n. 32062

Sul criterio della proporzionalità e ragionevolezza nell'adozione delle misure cautelari.
"Questa Corte, in materia di fermo amministrativo, ha affermato che è irrilevante la notevole sproporzione tra il valore della sanzione ed il valore del bene sottoposto a fermo, dato che l'art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra presupposti di applicabilità della misura.
Il Collegio ritiene, tuttavia, di non aderire a queste conclusioni ponendo in rilievo il profilo che riguarda la necessaria proporzionalità tra lo strumento di tutela offerto dall'ordinamento al creditore e l'interesse del debitore che viene conseguentemente sacrificato. E' d'uopo invero evidenziare che sono immanenti nel diritto costituzionale italiano, così come nel diritto comunitario, i principi di ragionevolezza e proporzionalità, che devono soprassedere l'esercizio dell'azione amministrativa (e dunque anche di quella rivolta alla riscossione dei crediti tributari), ed è peraltro degno di nota che per la giurisprudenza della Corte di Giustizia trattasi di principi generali del diritto Ue fondati sulle tradizioni giuridiche degli stessi Stati membri.
In particolare, il giudizio di ragionevolezza, lungi dal comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, deve svolgersi attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dall'Amministrazione rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti; tali principi valgono, quindi, sia come criteri di interpretazione delle norme, sia come canoni di legittimità dell'azione del legislatore e dell'Amministrazione, e da ultimo hanno trovato espressa codificazione nel diritto tributario con l'art. 10 ter dello Statuto del Contribuente, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 ("1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell' interesse erariale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità. 2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo. 3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie"); occorre, inoltre, evidenziare che in base all'art. 1 dello Statuto dei contribuenti, le disposizioni in esso contenute, " in attuazione delle norme della Costituzione, dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario, criteri di interpretazione della legislazione tributaria e si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario."
