Cass., Ord. 22.10.2024, n. 27407

25.10.2024

Il trasferimento di partecipazioni societarie non pone in essere una cessione di ramo d'azienda.

"Questa Corte di Cassazione che ha escluso la riqualificazione in cessione di azienda del trasferimento delle partecipazioni societarie:
In tema di imposta di registro, le operazioni strutturate mediante conferimento d'azienda seguito dalla cessione di partecipazioni della società conferitaria non possono essere riqualificate in una cessione d'azienda e non configurano, di per sé, il conseguimento di un indebito vantaggio realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario (fatta salva l' ipotesi in cui tali operazioni siano seguite da ulteriori passaggi idonei a palesare la volontà di acquisire direttamente l'azienda). Oggetto di tassazione è infatti il solo atto presentato per la registrazione attesa l' irrilevanza, alla luce delle sentenze n.158 del 2020 e n. 39 del 2021 della Corte Costituzionale, degli elementi extratestuali e degli atti collegati in coerenza con i principi ispiratori della disciplina dell' imposta di registro. L' imposta di registro è, infatti, un' imposta d'atto e solo da questo deve ricostruirsi la sua tassazione (vedi Corte costituzionale n. 39 del 16 marzo 2021: "Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 , come modificato dall'art. 1, comma 87, lett. a), nn. 1) e 2), della legge n. 205 del 2017 che, nel fissare i criteri di applicazione dell' imposta di registro, prevede l'esame dell' intrinseca natura e degli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, con conseguente divieto, salvo eccezioni, di ricorso ad elementi extratestuali o desumibili da atti collegati. La sopravvenuta sentenza n. 158 del 2020 ha dichiarato non fondate identiche questioni e l'odierna ordinanza di rimessione non aggiunge argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelli già esaminati"; vedi anche Corte costituzionale n. 158 del 2020 cit.).

Nel caso in giudizio l'Agenzia ha interpretato gli atti come una cessione di un ramo immobiliare di azienda, con disegno elusivo finalizzato a far transitare un ramo di azienda da una società - SCEAL all'altra - Università degli studi Niccolò Cusano Roma - con riferimenti extratestuali rispetto ai singoli atti sottoposti a registrazione (costituzione di nuova società, conferimento a quest'ultima di ramo aziendale immobiliare e cessione dell'intera partecipazione a favore dell'università che aveva già destinato l'immobile a propria sede)."

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